LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114
Art. 25 – Semplificazioni per i soggetti con invalidità
Art. 25, comma 5 – Minori titolari di indennità di frequenza
I minori titolari di indennità di frequenza presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
In sostanza, i minori titolari di indennità di frequenza vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni.
Art. 25, comma 6 – Minori titolari di indennità di accompagnamento
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili ovvero dell’indennità di comunicazione per sordità sono attribuite, al compimento della maggiore età, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza l’obbligo di presentare una domanda amministrativa, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti sanitari previsti dalla normativa di settore.
Art. 25, comma 6 bis – Visite di revisione
Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS.

