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PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI:  IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2016

Assegno Mensile
Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% hanno diritto ad un assegno mensile, non reversibile, dell’importo di € 279,75, per tredici mensilità, erogato dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.
L’assegno spetta per il tempo in cui l’invalido risulti incollocato al lavoro.
Il limite di reddito annuo per aver diritto all’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali è di € 4.800,38.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Pensione di inabilità
Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) hanno diritto alla pensione d’inabilità, non reversibile, dell’importo mensile di € 279,75, per tredici mensilità, erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.
Il limite di reddito annuo per aver diritto alla pensione di inabilità spettante agli invalidi totali è di € 16.532,10.
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Indennità di accompagnamento / Assistenza continua
Le persone nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, hanno diritto alla indennità di accompagnamento, non reversibile, dell’importo mensile di € 512,34 per 12 mensilità erogata dall’INPS.
L’indennità di accompagnamento:
– è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
– non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
– viene erogata al solo titolo della minorazione e pertanto prescinde dall’età e dal reddito personale.

Indennità di frequenza
I minori d’anni 18, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (L. 289/90) o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore hanno diritto alla indennità di frequenza dell’importo mensile di € 279,75 erogata dall’INPS a condizione di non superare i limiti di reddito annualmente indicati dal Ministero del Tesoro.
L’indennità è riconosciuta ai minori non ricoverati in istituti a tempo pieno ed è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
L’indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordi..
Il limite di reddito annuo per aver diritto alla indennità di frequenza spettante ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età è di € 4.800,38.

Contributi figurativi per il prepensionamento
La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

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